Stato Civile

Ultima modifica 3 aprile 2024

Denuncia di nascita

La denuncia di nascita deve essere presentata entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento o del comune di residenza di uno dei genitori oppure può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita: in questo caso l'atto verrà trasmesso al Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o, su richiesta dei genitori, al Comune di loro residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Avvenuta la trascrizione dell'atto, si provvede all'iscrizione del bambino in anagrafe, nello stato di famiglia della madre ed alla attribuzione del Codice Fiscale. Il tesserino sarà inviato a casa per posta a cura dell'Agenzia delle Entrate.
Per la dichiarazione di nascita nel Comune occorre un documento di identità valido del dichiarante e l'attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria ovvero dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Per i cittadini stranieri è necessario presentarsi con il passaporto e, in caso di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, una dichiarazione dell'Ambasciata o del Consolato di appartenenza da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio Paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro Legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o dell'Ambasciata da cui risulti l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi dello Stato di cui sono cittadini.


Pubblicazioni matrimoniali

Per contrarre matrimonio è necessario effettuare le pubblicazioni: l'adempimento serve a verificare che non sussistano impedimenti fra gli sposi.
Le pubblicazioni di matrimonio sono richieste - da ambedue gli sposi o da persona che da essi ne ha avuto speciale incarico - all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza: nel caso in cui i nubendi siano residenti in Comuni diversi, l'Ufficiale di Stato civile provvederà, d'ufficio, a richiedere la pubblicazione anche nell'altro comune.

Al momento della richiesta delle pubblicazioni gli sposi autocertificano la propria residenza, lo stato libero e la cittadinanza e presentano:

  • documento di identità e codice fiscale;
  • solo per i matrimoni religiosi validi agli effetti civili: la richiesta di pubblicazioni del Parroco o del Ministro di Culto, per religioni diverse dalla cattolica, la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti;
  • per i cittadini stranieri: Nulla Osta a contrarre matrimonio rilasciato dalle competenti autorità consolari in Italia (eventualmente legalizzate in Prefettura) o dalle autorità del Paese di origine, debitamente tradotte e legalizzate ove richiesto dalla vigente normativa;
  • nubendi minorenni: provvedimento di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale dei Minorenni;
  • donna vedova o con matrimonio dichiarato nullo da meno di 300 giorni, anche se straniera: autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal Tribunale di Pistoia;
  • donna divorziata da meno di 300 giorni: deve contattare l'Ufficio di Stato civile per verificare se sia o meno necessario richiedere l'autorizzazione del Tribunale di cui sopra.

Una volta formato, l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso all'Albo Pretorio on line del Comune (o dei Comuni) per otto giorni consecutivi: trascorsi ulteriori 3 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, l'ufficiale di Stato civile rilascia il certificato di eseguita pubblicazione che sarà presentato a chi celebrerà il matrimonio (Parroco, Ministro di culto o Ufficiale dello Stato civile):dal quel momento, ed entro i successivi 180 giorni, il matrimonio può essere celebrato.

L'atto di pubblicazione affisso è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00che viene assolta in modo virtuale mediante il pagamento dell'importo del bollo direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile: se i nubendi sono residenti in Comuni diversi, è dovuto lo stesso importo anche per la pubblicazione nell'altro Comune.


Matrimonio civile

Il matrimonio civile è celebrato dall'Ufficiale dello stato civile che ha effettuato le pubblicazioni o che è stato richiesto di provvedere da altro comune.

La celebrazione avviene alla presenza di 2 testimoni (uno per parte) maggiorenni e capaci, eventualmente assistiti dalla presenza di un interprete se non comprendono la lingua italiana.
Al momento della celebrazione gli sposi, oltre a dichiarare reciprocamente di volersi sposare, devono indicare anche il regime patrimoniale con il quale vogliono che venga regolato il loro rapporto.


Unione civile

La L. 76/2016 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'unione civile.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono fare richiesta in un comune italiano a loro scelta di voler costituire un'Unione civile.
L'ufficiale dello stato civile redige un verbale della richiesta, nella quale gli interessati dichiarano l'insussistenza di cause impedenti ed invita le parti a comparire di fronte a sé in una data successiva, non inferiore a 15 giorni, affinché rendano congiuntamente la dichiarazione di unione civile. Nel periodo di tempo che intercorre fra la richiesta e la dichiarazione, il Comune effettua i necessari accertamenti.
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e possono indicare un cognome comune per l'intera durata dell'unione.
L'unione civile può essere costituita anche a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, qualora le parti intendano proseguire in tale forma giuridica il rapporto di coppia preesistente, mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile.


Concessione comodato gratuito Strutture Ricettive per celebrazioni Matrimoni / Unioni Civili

Modulistica per la concessione in comodato gratuito al Comune di Serravalle Pistoiese di spazi idonei ubicati in strutture ricettive qualificate e relative pertinenze e di ville di particolare pregio storico,architettonico, ambientale, artistico o turistico ubicate nel territorio del Comune di Serravalle Pistoiese, ai fini dell'istituzione di uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni civili o della costituzione delle unioni civili. Il presente Avviso è senza termini e/o chiusura.

Avviso Pubblico

Avviso Pubblico Firmato Digitalmente

Modulo di manifestazione di interesse

Schema di contratto di comodato d’uso gratuito

 

Ufficio di riferimento

Ufficio: U.O. al Cittadino
Referente : Vitali Roberta
Indirizzo: Via G. Garibaldi, 54
Tel: 0573/917229
E-mail: anagrafe@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

 

Modalità di richiesta:

1. PEC all’indirizzo : amministrazione@pec.comune.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
2. Consegna diretta al Protocollo di Serravalle Capoluogo via G.Garibaldi n. 54 e nella sede distaccata di Casalguidi posta in Piazza Gramsci n. 10 negli orari di apertura al pubblico, riportando la dicitura “Manifestazione di interesse comodato gratuito locali per celebrazione matrimoni/unioni"


Celebrazioni: Modalità, domanda di prenotazione, luoghi e tariffe

Domanda di prenotazione

Determinazione luoghi, giorni ed orari

Tariffe celebrazioni

Galleria fotografica Luoghi di celebrazione:

Informazione Rocca di castruccio:

Altri siti autorizzati per la celebrazione:

  • Stirpe Azienda Agricola di Rowena Giacomelli;
  • Agriturismo “Villa Zelma”.

Per prenotare è necessario telefonare alla Segreteria del Comune ai numeri 0573917218.


Separazione personale e divorzio

Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.
La legge ha previsto 2 possibilità che sono alternative al procedimento in tribunale.
Si tratta: A) dell'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco e
B) della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati.
E' necessario precisare che:
- si tratta sempre di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero le parti devono avere raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti);

L'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello stato civile è possibile solo in presenza delle seguenti condizioni:
1) i coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;
2) l'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Per tutte le informazioni sul procedimento di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio in Comune davanti all'Ufficiale dello Stato civile consulta la pagina dedicata agli accordi davanti all'ufficiale di stato civile.

In mancanza di uno di questi presupposti, l'Ufficiale dello Stato civile non può procedere: le parti possono comunque evitare di ricorrere al tribunale rivolgendosi ad un legale per parte i quali potranno concludere, in via stragiudiziale, una convenzione di negoziazione assistita di separazione o divorzio o modifica delle condizioni che verrà poi inviata al Comune per la trascrizione e annotazione: per tutte le informazioni sul procedimento di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio con l'assistenza degli avvocati consulta la pagina dedicata alla convenzione di negoziazione assistita .


Cittadinanza

Acquisto della cittadinanza italiana (L. 5/2/1991, n. 92 e s.m.i.):

  • per filiazione: tutti i figli di padre o madre cittadini sono cittadini italiani;
  • per nascita sul territorio italiano: se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori sono stranieri ed il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono, ovvero il figlio di ingoti che sia stato rinvenuto nel territorio della Repubblica se non iene provato il possesso di altra cittadinanza;
  • per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età dell'interessato;
  • per adozione;
  • se figlio minore convivente di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
  • per elezione:figlio riconosciuto o dichiarato già maggiorenne che, entro un anno, dichiari di voler acquistare la cittadinanza;
  • per nascita e residenza: se lo straniero è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età e dichiari entro un anno di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • per matrimonio: se coniuge di cittadino italiano se, dopo il matrimonio, risiede legalmente del territorio della Repubblica da almeno 2 anni, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero: i suddetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (L. 94/2009);
  • per naturalizzazione:se cittadino straniero legalmente residente in Italia da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica.

Perdita della cittadinanza italiana:

  • Per rinuncia:
  • l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante può rinunciare alla cittadina italiana sempreché detenga o riacquisti un'altra cittadinanza.
  • qualora il cittadino risieda o stabilisca la propria residenza all'estero se possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera.
  • un cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza italiana in minore età, divenuto maggiorenne presenti istanza di perdita della cittadinanza alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.

Automaticamente:

  • per arruolamento volontario nell'Esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano o se durante lo stato di guerra con uno stato estero, il cittadino italiano presti il servizio militare o svolge un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadina di quello stato.
  • In caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato, purché questi detenga un'altra cittadinanza.

Riacquisto della cittadinanza italiana:

  • Su dichiarazione di parte prestando effettivo servizio militare nelle forze armate dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana,
  • Assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello stato anche all'estero.
  • Se ha stabilito o trasferisce entro un anno dalla dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana, la propria residenza nel territorio della Repubblica.
  • Automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa dichiarazione di rinuncia entro tale termine.

Una volta ottenuta la cittadinanza italiana, il cittadino deve presentarsi allo sportello dello Stato Civile per prendere accordi al fine di prestare il giuramento previsto dalla legge, dinanzi al Sindaco, e per la trascrizione dell'atto con cui ha acquistato la cittadinanza italiana.

L'art. 1, comma 12, L. 94/2009 ha introdotto il versamento di un contributo dell'importo di € 200 per le "istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza", che dovrà essere versato mediante apposito bollettino postale disponibile presso le Prefetture e gli uffici postali dotati di Sportello Amico.


Denuncia di morte

La denuncia di morte deve essere fatta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento, entro ventiquattro ore dal decesso.
Se il decesso è avvenuto in abitazione privata, la denuncia deve essere fatta da un congiunto, o da un loro delegato o da persona comunque informata del decesso. Se il decesso è avvenuto in ospedale o in istituto il direttore o chi ne è delegato trasmette l'avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile. Se la morte è avvenuta a seguito di un incidente o di un reato occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
L'Ufficiale di Stato Civile rilascia successivamente il permesso di seppellimento necessario per la tumulazione o inumazione della salma.
Al momento della denuncia occorre presentare la scheda ISTAT redatta dal medico curante, il certificato del medico necroscopo dell'A.S.L.

"Servizio di reperibilità attivo nei giorni di sabato e nei secondi giorni festivi successivi consecutivi dalle ore 08:30 alle ore 10:00. Il giorno precedente deve essere contattato il numero dedicato alla reperibilità  3334724379 dalle ore 14:00 alle ore 18:00"


Pratiche per cremazioni, estumulazioni, esumazioni ed inumazioni

1) Cremazione
Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, occorre presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso:

  • dichiarazione in carta libera di volontà di essere cremato, datata e sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto alla Società per la Cremazione e convalidata dal Presidente dell'Associazione stessa mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'assistito, oppure disposizione testamentaria. In mancanza di tali disposizioni dichiarazione in carta libera, resa davanti allo stesso Ufficiale, dalla quale risulti la volontà del coniuge, o in mancanza, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del defunto, intende dare corso alla cremazione della salma del familiare (quando con lo stesso grado di parentela concorrono più parenti, devono firmare tutti la dichiarazione: se ci sono i genitori e nessun figlio devono firmare entrambi i genitori, se ci sono solo figli devono firmare tutti i figli, se ci sono genitori e figli devono firmare tutti, genitori e figli).
    Certificato medico rilasciato dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
    In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

2) Le estumulazioni (salme tumulate nei forni) e le esumazioni (salme inumate in terra) straordinarie eseguite prima della scadenza delle concessioni, sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi Demografici in qualsiasi periodo dell'anno, hanno inizio con la domanda, redatta su carta bollata, dal coniuge o in mancanza dello stesso da tutti i parenti più prossimi (se non c'è il coniuge debbono firmare la richiesta tutti i figli, se non ci sono figli tutti i nipoti) indicando le motivazioni e la destinazione del feretro da estumulare o esumare. Al momento della estumulazione o esumazione occorre la presenza del medico dell'A.S.L. che redigerà apposito verbale indicando anche le eventuali disposizioni da adottare per il trasporto del feretro.
Per queste operazioni a richiesta dei familiari è previsto il pagamento di una specifica tariffa, da effettuarsi con bollettino che sarà consegnato dall'Ufficio di Stato civile, dall'URP o dal gestore del servizio con l'importo relativo.

3) Le pratiche di estumulazione e inumazione ordinarie vengono fatte, periodicamente, direttamente dal Comune, al momento della scadenza della concessione che va da 35 anni per i forni a 10 anni per le sepolture in terra. Viene dato avviso mediante affissione all'interno del cimitero stesso di comunicati dove viene indicata la data in cui si provvederà all'esumazione o all'estumulazione delle salme.
I familiari interessati a raccogliere le spoglie possono chiedere la concessione per un loculo ossario, in caso contrario le spoglie vengono riposte nell'ossario comune.
I costi di queste operazioni sono a carico del Comune.


Certificati o estratti

L'ufficio di stato civile rilascia i seguenti certificati e gli estratti relativi ad atti formati nel Comune o trascritti poiché relativi a persone, al momento dell'evento, residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese: Nascita, Matrimonio, Morte. Inoltre su richiesta scritta e motivata è possibile rilasciare copie integrali degli atti di stato civile.

Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi NON POTRANNO PIU' CHIEDERE ai cittadini i certificati per i quali è possibile fare l'autocertificazione. L'autocertificazione può essere resa anche da persone che non sanno o non possono firmare.
Quando una persona non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado)

La validità dei certificati è di 6 mesi, ma possono essere presentati anche dopo la scadenza se, in calce al certificato stesso, si appone la propria firma dichiarando, sotto la propria responsabilità che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (in base all'art. 41 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).


Richiesta per la dichiarazione di cittadinanza dei cittadini diciottenni nati in Italia

I ragazzi stranieri nati in Italia, residenti legalmente in Italia sin dalla nascita, che intendono assumere la cittadinanza italiana, possono rivolgersi, durante il periodo compreso tra il 18esimo e il 19esimo anno di età, presso l'Ufficio di Stato Civile (Serravalle capoluogo in via Garibaldi 54 e Casalguidi in Piazza Gramsci 10) per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art.4 Legge 5 febbraio 1992 n°91).

Documentazione:

  • Documento di identità valido
  • Dichiarazione relativa a eventuali figli minorenni
  • Passaporto estero (se posseduto)
  • Istanza per accedere alla dichiarazione di cittadinanza, compilata in tutte le sue parti
  • Titolo di soggiorno valido (permesso o carta di soggiorno)

Al fine di verificare residenza legale costante in Italia dalla nascita, l'Ufficio può chiedere eventuale documentazione idonea aggiuntiva a quella già elencata.

Costo      

Non è previsto nessun costo per l'attività dell'Ufficio dello Stato Civile. Per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda e € 200,00 per tassa statale che va pagata solo, e non prima, quando l'ufficio comunale ha verificato che ci siano le condizioni per rendere la dichiarazione di cittadinanza.


Disposizioni Anticipate di Trattamento

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, o legge sul “testamento biologico” o “biotestamento”, che mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, stabilendo che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata” ed ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può esprimere le proprie volontà attraverso apposite disposizioni, le DAT.

Cosa sono le DAT
Le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono disposizioni attraverso cui ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della capacità di agire può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Sono esenti da obbligo di registrazione, da imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Come rendere le DAT
Le DAT possono essere rese da ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito in forma autonoma adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte. Le DAT possono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata. In quest’ultimo caso, il testamento biologico è redatto autonomamente su carta semplice e deve essere sottoscritto dal disponente e dal fiduciario, se nominato; il predetto documento deve essere poi consegnato personalmente dal disponente all’Ufficio stato civile del Comune di residenza sottoscrivendolo davanti al medesimo. Il disponente deve anche affidare una copia delle DAT al fiduciario. L’incarico al fiduciario dovrà essere accettato e corredato da documento di riconoscimento in corso di validità,  può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che va comunicato al disponente. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario oppure il fiduciario abbia rinunciato all’incarico oppure sia deceduto o sia diventato incapace, le DAT mantengono la propria efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, qualora non vi sia un fiduciario, compete al Giudice Tutelare nominare un Amministratore di Sostegno, ai sensi del capo I – Titolo XII – Libro I del Codice civile.

Come depositare le DAT
L’art. 4 della legge n. 219/2017 prevede la possibilità che le DAT possano essere consegnate all’ufficiale dello stato civile del proprio Comune di residenza. L’Ufficiale di stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa rilasciata davanti al medesimo e non può partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della medesima dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, annotarle in apposito Registro e conservarle in luogo sicuro. Il trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

Modalità di presentazione delle DAT
I cittadini maggiorenni residenti nel Comune possono, previo appuntamento, consegnare le proprie DAT all’Ufficio stato civile. All’appuntamento il disponente deve presentarsi personalmente munito di idoneo documento d’identità in corso di validità. L’originale delle DAT, debitamente sottoscritto dal disponente e dal fiduciario, deve essere consegnato all’ufficiale dello stato civile incaricato al ritiro, unitamente a fotocopia dei documenti di identità in corso di validità dei medesimi e al modulo “Consegna DAT”, debitamente compilato e firmato.
L'ufficiale di stato civile incaricato del ritiro non è in alcun modo responsabile, né obbligato a controllare il contenuto delle dichiarazioni rese. Il disponente deve avere cura di trattenere una copia delle DAT e di consegnarne un ulteriore esemplare all’eventuale fiduciario nominato. Le DAT consegnate sono registrate e numerate progressivamente nell’apposito ”Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”. Il numero di registrazione è riportato nell’apposito modulo di consegna di cui copia viene rilasciata al disponente. Le DAT sono ritirate e conservate presso l'Ufficio stato civile.

Costo del servizio
Il servizio è totalmente gratuito.

INFORMAZIONI UTILI
Le DAT sono modificabili e revocabili in ogni momento, nelle stesse forme in cui sono state rese.

NORMATIVA
Legge 22 dicembre 2017, n. 219

 

Link utili e Modulistica


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