Voto presso ospedali, case di riposo e carceri

Ultima modifica 24 aprile 2024

Cos'è

I degenti in ospedali e case di cura e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione.

Gli interessati devono far pervenire al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione che attesti la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. 

La dichiarazione deve contenere:

  1. il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato
  2. il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione

Il Direttore dell’istituto dovrà recare, in calce alla dichiarazione del degente, l’attestazione comprovante il ricovero dell’elettore e inoltrarla al Comune nelle cui liste elettorali il degente è iscritto. Si veda modello allegato.

La dichiarazione deve essere presentata almeno tre giorni prima della data della votazione.

Il Comune, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a:

  • includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni
  • rilasciare immediatamente ai richiedenti un'attestazione della avvenuta inclusione negli appositi elenchi di elettori;
  • ad inviare, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura siti in altri Comuni, ai Sindaci di tali altri Comuni l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata l'attestazione, con l’indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

L’attestazione rilasciata dal Sindaco del Comune di iscrizione elettorale varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente del seggio unitamente alla tessera elettorale.

Il voto di questi elettori è raccolto da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, durante le normali ore in cui è aperta la votazione (Legge 23/04/1976, n. 136, art. 8 e 9 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 42).

A chi si rivolge

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.

Come Fare

La richiesta di votazione presso ospedali, case di riposo e carceri deve pervenire entro il terzo giorno antecedente la data della votazione

L’istanza può essere presentata:

Cosa serve

Documenti da allegare:

Cosa si ottiene

Votazione presso ospedali, case di riposo e carceri.

Tempi e scadenze

La richiesta deve pervenire entro il terzo giorno antecedente la data della votazione.

Costi

Il servizio è gratuito.

Ulteriori informazioni

NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Legge 23/04/1976, n. 136, art. 8 e 9

Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 42

Unità organizzativa responsabile

U.O. Servizi al Cittadino

Dichiarazione di degente in ospedale o casa di cura, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di ricovero
24-04-2024

Allegato 62.85 KB formato pdf

Dichiarazione di detenuto, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione
24-04-2024

Allegato 1.81 KB formato pdf


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