Via Garibaldi, 54
51034 - Serravalle Pistoiese (PT)
Piazza Gramsci, 10
51034 - Serravalle Pistoiese (PT)
Martedì 5 luglio 2022
![]() |
CALCOLO I.M.U. ON-LINE Per aiutare i contribuenti nel calcolo dell’Imposta da versare oltre che nella compilazione e stampa del modello F24, è disponibile un calcolatore IMU on-line: www.riscotel.it/calcimu/comuni_0515/calcimu.html?comune=I660 |
Per l’anno 2013 questa amministrazione ha mantenuto le stesse aliquote IMU dell’anno 2012
IL SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013 deve essere effettuato con le seguenti aliquote approvate con delibera C.C. nr. 50 del 28.09.2012.
Aliquota di base | 9,60 per mille |
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze per abitazione principale si intende una sola unità immobiliare nella quale il contribuente (che la possiede a titolo di proprietà, diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) ed il proprio nucleo familiare, ha la dimora abituale e la propria residenza anagrafica, in conformità alle risultanze anagrafiche. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale, limitatamente ad una unità per singola fattispecie, le categorie C/2 (magazzini, depositi), C/6 (autorimesse, stalle, scuderie) e C/7 (tettoie aperte o chiuse). Detrazione per abitazione principale |
5,00 per mille € 300,00 |
Aliquota per abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta di primo grado a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica | 5,00 per mille |
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale | 2,00 per mille |
Aliquota per fabbricati di categoria “A” (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione | 10,60 per mille |
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario | 9,60 per mille |
Aliquota per immobili posseduti da soggetti passivi I.R.E.S. | 9,60 per mille |
Viene applicata l’aliquota propria dell’abitazione principale e relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23/12/1996, n. 662 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/96, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale A (abitazioni di vario tipo) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10 | 160 |
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B (collegi, convitti, case di cura, uffici pubblici) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari); | 140 |
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/5 (banche e assicurazioni); | 80 |
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); | 80 |
fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ospedali), esclusa la categoria catastale D/5; | 65 |
fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). | 55 |
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto moltiplicando il reddito dominicale (risultante in catasto alla data del 1° gennaio di ogni anno ) rivalutato del 25%, per i seguenti moltiplicatori:
Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata considerando il valore venale in Comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque non inferiore ai valori di stima deliberati dall’Amministrazione Comunale. Il Comune con determina nr. 290 del 17.05.2013 ha aggiornato per l’anno 2013 i valori di stima delle aree fabbricabili incrementandoli nella misura del 2,40% (indice ISTAT dicembre 2011 - dicembre 2012) rispetto a quelli dell’anno 2012.-
Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22.01.2004, nr. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le previste condizioni, la baseimponibile è ridotta del 50%.
DETRAZIONE
Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 300,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.
VERSAMENTI
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso è durato per almeno 15 giorni è computato per intero.
Il versamento del saldo IMU dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2013
Non si fa luogo al pagamento se l’imposta annuale da corrispondere è uguale od inferiore a € 10,00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Il versamento in acconto dell’imposta deve essere effettuato con il modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
La ripartizione dell’imposta da versare fra Stato e Comune deve essere effettuata esclusivamente per immobili accatastati nella categoria “D”, utilizzando i seguenti codici:
CODICE CATASTALE DEL COMUNE: I660