|
|
| Mappa: Home / Schede Servizi | Comune di Serravalle Pistoiese |
| IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | |
| Dove rivolgersi | Ufficio Tributi ed Economato,
|
| Addetti |
|
| Cos'è l'I.C.I | L'imposta Comunale sugli immobili si applica sui fabbricati ( case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini), aree fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concesione demaniale. La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini dell'I.C.I. |
| Come si dichiara | I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio comunale utilizzando l'apposito Modello per la dichiarazione I.C.I. da presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
| Chi deve pagare | Sono soggetti passivi d'imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:- Proprietario di immobili (fabbricati, tereni agricoli, aree fabbricabili);- Titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione ( coniuge superstite, coniuge divorziato, socio di cooperativa sull'alloggio assegnato, assegnatario di IACP con patto di futura vendita),- Titolari di locazione finanziaria;- Titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie ( se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);- Titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo,- Titolari di concessione su aree demaniali.- |
| Quanto si deve pagare | 6 per mille per abitazioni
principali (con detrazione di € 134,28); 6,5 per mille Altri fabbricati, Aree fabbricabili e Terreni
agricoli. parzialmente soggetti al pagamento dell'I.C.I. sono quelli ricadenti nei fogli catastali 21 - 25 - 34 - 37 - 38 in questi fogli sono esenti i seguenti mappali: Foglio 21 Foglio 25 Foglio 34 Foglio 37 Foglio 38 Tutti gli altri fogli sono esenti dal pagamento dell'ICI sui terreni.- 7 per mille immobili risultanti a disposizione e quindi non localiti I valori delle aree fabbricabili determinati con atto C.C. n. 20 del 04/02/2000 sono aggiornati secondo gli indici ISTAT. Una pertinenza assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce . |
| Come si calcola | La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni (NB - l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali) e moltiplicando la rendita ottenuta per i seguenti coefficienti: per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusioni delle categorie A/10 e C/1; per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe); per 75 se si tratta di terreni agricoli. La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza. All'imposta ottenuta si toglie la detrazione, se spettante. La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e detratta al 50% tra la prima e la seconda rata.La riduzione sui terreni compete agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori regolarmente iscritti ai fini contributivi, purché conducano direttamente il fondo. Gli stessi sono esentati dal versamento quale area fabbricabile, nel caso in cui il fondo sia considerato tale dal Piano Regolatore.Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E sono esenti da ICI. |
| Come pagare | Il pagamento deve essere effettuato con le modalità indicate nell'Informativa dell'Ufficio Tributi |
| Come pagare in caso di dimenticanaza | Il contribuente può sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'ente, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della comunicazione dell'anno di riferimento (giugno dell'anno successivo).Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (3% annuo) con maturazione giorno per giorno (0,0082 al giorno), computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento. |
| Come chiedere il rimborso | Il contribuente può richiedere,entro tre anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore ICI versata o non dovuta utilizzando l'apposita istanza. |
| Riduzione per inagibilità o inabitabilità | L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.La riduzione di imposta è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni |
| Termini per accertamenti e liquidazioni | La legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) ha prorogato al 31/12/2002 i termini per le seguenti notificazioni: Avvisi di liquidazione sulla base? delle dichiarazioni per gli anni dal 1998; Avvisi? di accertamento in rettifica per gli anni dal 1998;? Avvisi di accertamento d'ufficio per gli anni dal 1997; Avvisi di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita? catastale definitiva da parte dell'UTE per gli anni dal 1997 (recupero della sola imposta escludendo sanzioni ed interessi). |
| Valore dei fabbricati di interesse storico o artistico | Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1°giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è situato il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Il fabbricato, infatti, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, viene assimilato ad un'abitazione |
| Valore dei fabbricati delle imprese | Fanno eccezione ai suddetti criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia essa effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico od artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. |
| Valore delle aree fabbricabili | Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.I valori delle AREE FABBRICABILI sono stati determinati coni seguenti atti: - G.C. nr. 95 del 08.09.2001 con il quale si stabilivano i valori al mq per gli anni 2001 e precedenti; - G.C. nr. 37 del 27.04.2002 con il quale si aggiornano i valori al mq per l'anno 2002. - G.C. nr. 56 del 13.05.2003 con il quale si aggiornano i valori al mq per l'anno 2003. - G.C. nr. 23 del 12.03.2004 con il quale si aggiornano i valori al mq per l'anno 2004 |
| Note | E' necessario presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo, la dichiarazione I.C.I. nel caso in cui nel corso dell'anno precedente si siano verificate le seguenti condizioni: (a) acquisto o vendita dell'immobile; (b) decesso del proprietario o acquisto o successione; (c) costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione; (d) variazione di valore dell'immobile o modifica delle caratteristiche e della destinazione d'uso dell'immobile; La dichiarazione deve essere compilata su modello ministeriale, in distribuzione gratuita presso l'Ufficio Tributi. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento. |
| Normativa di riferimento | Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504 Regolamento Comunale ICI - Approvato con delibera C.C. n. 11 del 16.03.1999 (pubblicato sul nostro sito internet) |