| Legge 23 dicembre 1994 n. 724
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 30 dicembre 1994 n. 304 Da art.1
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| Art. 39 Definizione
agevolata delle violazioni edilizie. |
| comma 1 |
| Le disposizioni di cui ai capi IV e V
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si
applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre
1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore
al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola
richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti
nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data
di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi
di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come
riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I
predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di
annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria
degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei
delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza
definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di
assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria
degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i
delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in
ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario
giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai
delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale (1) (2). |
| comma 2 |
| comma 3 |
| Per gli abusi edilizi commessi fino
al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura
dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al
comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre
1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura
dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata
di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai
centomila abitanti |
| comma 4 |
| La domanda di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione,
deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro
il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita
dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della
documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione
della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del
predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui
al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione
dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale
integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al
comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la
denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9,
comma 8, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del
termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000
abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza
l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a
concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto
del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la
ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la
documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la
data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta
non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non
veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza
o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli
articoli 40 e 45 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 . Le citate sanzioni
non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei
termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello
stesso. "La mancata presentazione dei documenti previsti per legge
entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione
notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il
conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per
carenza di documentazione". Si fanno salvi i provvedimenti emanati
per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e
rimborso dell'oblazione (4). |
| comma 5 |
| L'oblazione prevista dal presente
articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31
marzo 1995, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla
presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da
effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15
settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della
restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero
entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera
oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a
quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa,
pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della
tabella allegata alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento
dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità
immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 15
dicembre 1995, purché la domanda sia stata presentata nei termini. Per
le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa
legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la
medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento
di norme contenute nei decretilegge 26 luglio 1994, n. 468 (5), 27
settembre 1994, n. 551 (5), e 25 novembre 1994, n. 649 (5), che siano di
importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in
riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il
15 dicembre 1995 (4). |
| comma 6 |
| I soggetti che hanno presentato
domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai
sensi del capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi
causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai
sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della
domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della
differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione
entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova
applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento
dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purché sia stato
richiesto nei termini di cui all'art. 35 della L. 28 febbraio 1985, n.
47 (4) |
| comma 7 |
| Omissis (6) |
| comma 8 |
| Nel caso di interventi edilizi nelle
zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il
rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria,
subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione
del vincolo stesso (2) |
| comma 9 |
| Alle domande di concessione in
sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il
pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di
una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti,
calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente
legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31,
primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché per
le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il
pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa
rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme
consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di
urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli
uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro
sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità
di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui
l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri
concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti
inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da
versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo |
| comma 10 |
| Le domande di concessione in
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il
mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo
40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante
il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle
somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano
stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla
legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di
questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto
previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione
dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato
pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente
comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma
comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle
somme dovute. 10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in
sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco
abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo
1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge (7) |
| comma 11 |
| I soggetti che hanno presentato entro
il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei
termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza
sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 31
dicembre 1997 i comuni determinano in via definitiva i contributi di
concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli
adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta.
Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al
credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme
di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda
di sanatoria (8) |
| comma 12 |
| Per le opere oggetto degli abusi
edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo,
la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui
all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , dispone la
confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di
diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui
territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per
l'immediata trascrizione nei registri immobiliari. |
| comma 13 |
| 13. Per le opere realizzate al fine
di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura
dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla
tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo
quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il
pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del
presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e
10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro
destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonché alle loro
caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per
cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare
in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data;
decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti
alla medesima data (8) |
| comma 14 |
| Per l'applicazione della riduzione
dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti
adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione
principale del proprietario residente all'estero del possessore
dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di
parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e
che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le
opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata
al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica
anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli
interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si
applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria
da parte dello stesso soggetto (8). |
| comma 15 |
| Il reddito di riferimento di cui al
comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo
familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è
quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi
dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori
dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente
qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai
sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos a titolo
oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione
corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi
del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta
del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di
nullità all'atto di trasferimento dell'immobile |
| comma 16 |
| All'oblazione calcolata ai sensi del
presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui
all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio
1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al
comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma
dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma
la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui
all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in
quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla
lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47
del 1985 è aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il
certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge
28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del
richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (8) (2). |
| comma 17 |
| Ai fini della determinazione delle
norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di
sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio
1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze,
nonché dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni
altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle
zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo
35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo
le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici
esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24
gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo
comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere
integrata da idonei accertamenti e verifiche. |
| comma 18 |
| Il presente articolo sostituisce le
norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai
termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di
presentazione delle domande, che si intendono come modificative di
quelle sopra indicati (9). 19. Per le opere abusive divenute sanabili in
forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri
previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle
acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere
sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle
relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro sibizione
di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della
domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi
e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad
attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994. 20.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i
vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di
edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12
gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo
1988, n. 68. 21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti
delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di
quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa (1) . |
| (1) Comma così modificato dall'art.
2, comma 37, Legge 23 dicembre 1996, n. 662. (3) Comma così sostituito
dall'art. 2, comma 37, Legge 23 dicembre 1996, n. 662. (4) Comma così
modificato prima dall'art. 1-bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 4 nel testo
modificato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 2, comma
37, L. 23 dicembre 1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 2, commi da 38 a
42, della stessa legge. (5) Recante misure urgenti per il rilancio
economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.
(6) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 32, Legge 28 febbraio
1985, n. 47 (7) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, Legge 23 dicembre
1996, n. 662. Vedi, anche, l'art. 2, comma 38, della stessa legge. (8)
Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, Legge 23 dicembre 1996, n.
662. (9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, Legge 23 dicembre
1996, n. 662. (10) Vedi, anche, l'art. 2, comma |
| Da art.40 in poi omissis |