| LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N.47 |
| NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ
URBANISTICO-EDILIZIA, SANZIONI, RECUPERO E SANATORIA DELLE OPERE
EDILIZIE. |
| (G.U. 2-3-1985, N.53;
supplemento). |
| Art.1. LEGGE QUADRO |
| Fermo restando quanto previsto dal
capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai
princìpi definiti dai capi I, II e III della presente legge. Fino
all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme della
presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. |
| Art.2. SOSTITUZIONE DI NORME |
| Le disposizioni di cui al capo I
della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art.32 della legge
17-8-1942, n.1150, ed agli artt. 15 e 17 della legge 28-1-1977, n.10. |
| Art.3. RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO
DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE |
| Le regioni determinano le sanzioni
per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in
misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non
superiore al doppio. Il mancato versamento, nei termini di legge, del
contributo di concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge
28-1-1977, n.10, comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al
20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
120 giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non
oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in
misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. Le misure
di cui alle lettere precedenti non si cumulano. Nel caso di pagamento
rateizzato le norme di cui al comma 2 si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente il termine di cui alla
lettera c) del comma 2 il comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dall'art.16 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la
misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel comma 2. |
| Art.4. VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ
URBANISTICO-EDILIZIA |
| Il sindaco esercita la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco,
quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere
e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 18-4-1962, n.167, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al
Regio decreto 30-12-1923, n.3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16-6-1927, n.1766, nonché delle aree di cui alle leggi
1-6-1939, n.1089, e 29-6-1939, n.1497, e successive modificazioni ed
integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa. Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti
uffici comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di
cui al comma 1, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori,
che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere
non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il
prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al
sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e
dispone gli atti conseguenti |
| Art.5. OPERE DI AMMINISTRAZIONI
STATALI |
| Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al
precedente art.4, il sindaco, ai sensi dell'art.81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24-7-1977, n.616, informa immediatamente il
presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al
quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la
adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4. |
| Art.6. RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE
DELLA CONCESSIONE, DEL COMMITTENTE, DEL COSTRUTTORE E DEL DIRETTORE DEI
LAVORI |
| Il titolare della concessione, il
committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli
effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle
opere dalla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché -
unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad
edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi
sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e
solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di
non essere responsabili dell'abuso>>. Il direttore dei lavori non
è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la
violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione
delle varianti in corso d'opera di cui all'art.15, fornendo al sindaco
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi
di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla
concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso
contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori,
che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a
due anni. |
| Art.7. OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI
CONCESSIONE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI |
| Sono opere eseguite in totale
difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto
della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio
o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione,
in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi del successivo art.8, ingiunge la demolizione. Se
il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il
bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci
volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese
dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non
si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che
l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a
leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione
gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si
verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la
vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono
alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei
luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso
dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del
comune. <<Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati
dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o
lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di
sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al
presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura,
al Ministro dei lavori pubblici>>. In caso d'inerzia, protrattasi
per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art.4 ovvero protrattasi oltre il
termine stabilito dal comma 3 del medesimo art.4, il presidente della
giunta regionale, nei successivi 30 giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione
penale. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art.17, lettera b),
della legge 28-1-1977, n.10, come modificato dal successivo art.20 della
presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non
sia stata altrimenti eseguita. |
| Art.8. DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI
ESSENZIALI |
| Fermo restando quanto disposto dal
comma 1 del precedente art.7, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che
l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più
delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d'uso che
implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale
2-4-1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16-4-1968; b)
aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da
valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di
parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle
caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla
classificazione dell'art.31 della legge 5-8-1978, n.457; e) violazione
delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali. Non possono ritenersi comunque variazioni
essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie,
sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità
abitative. Gli interventi di cui al precedente comma 1, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti sui
parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in
totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui
medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali. |
| Art.9. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA |
| Fermo restando quanto disposto
dal successivo art.26, le opere di ristrutturazione edilizia, come
definite dalla lettera d) dal comma 1 dell'art.31 della legge 5-8-1978,
n.457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da
essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine
stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso il quale
l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso. Qualora, sulla base di motivato accertamento
dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non
sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione
delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei
lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27-7-1978, n.392, con la
esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'art.16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale. Qualora
le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi
1-6-1939, n.1089, e 29-6-1939, n.1497, l'amministrazione competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed
irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'art.2 del decreto
ministeriale 2-4-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del
16-4-1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente alla
tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro 120
giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente. Si applicano
le disposizioni di cui al comma 8 dell'art.7. E' comunque dovuto il
contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge
28-1-1977, n.10. |
| Art.10. OPERE ESEGUITE SENZA
AUTORIZZAZIONE |
| Fermo restando quanto disposto
dal successivo art.26, l'esecuzione di opere in assenza
dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da
essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere
stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In
caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di
esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima.
Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in
dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate
di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta. La mancata richiesta
di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta
l'applicazione delle norme previste dall'art.17 della legge 28-1-1977, n.10,
come sostituito dall'art.20 della presente legge. Quando le opere
realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e
di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art.31
della legge 5-8-1978, n.457 eseguiti su immobili comunque vincolati da
leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire 1 milione a
lire 20 milioni. Qualora gli interventi di cui al comma precedente
vengano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone
indicate nella lettera A dell'art.2 del decreto ministeriale 2-4-1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 16-4-1968, il sindaco
richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali
ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo
comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla
richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 20 milioni
di cui al comma precedente. |
| Art.11. ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE |
| In caso di annullamento della
concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco
applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La
valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e
diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. L'integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi
effetti della concessione di cui all'art.13. |
| Art.12. OPERE ESEGUITE IN PARZIALE
DIFFORMITÀ DALLA CONCESSIONE |
| Le opere eseguite in parziale
difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre
120 giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale
termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi
responsabili dell'abuso. Quando la demolizione non può avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una
sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla
legge 27-7-1978, n.392, della parte dell'opera realizzata in difformità
dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere
adibite ad usi diversi da quello residenziale. |
| Art.13. ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ |
| Fino alla scadenza del termine
di cui all'art.7, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di
concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei
termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al comma 1 dell'art.9,
nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al comma 1
dell'art.12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di
autorizzazione ai sensi dell'art.10 e comunque fino alla irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere
la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita
in assenza della concessione o autorizzazione è conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con
quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al
momento della presentazione della domanda. Sulla richiesta di
concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia
entro 60 giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il
rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a
titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia,
ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge,
in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge
28-1-1977, n.10. Per i casi di parziale difformità l'oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla
concessione. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento
di una somma determinata dal sindaco nella misura da lire 500 mila a
lire 2 milioni. |
| Art.14. OPERE ESEGUITE SUI SUOLI
DI PROPRIETÀ DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI |
| Qualora sia accertata l'esecuzione di
opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente art.5
in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale
difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello
Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione
all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al
responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei
luoghi. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei
responsabili dell'abuso. |
| Art.15. VARIANTI IN CORSO D'OPERA |
| Non si procede alla demolizione
ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti
nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in
contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né
delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di
queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi
delle leggi 1-6-1939, n.1089, e 29-6-1939, n.1497, e successive
modificazioni e integrazioni. Le varianti non devono comunque riguardare
interventi di restauro, come definiti dall'art.31 della legge 5-8-1978,
n.457. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. La mancata
richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo non
comporta l'applicazione delle norme previste nell'art.17 della legge
28-1-1977, n.10, come modificato dall'art.20 della presente legge. |
| Art.16. RISCOSSIONE |
| I contributi, le sanzioni e le
spese di cui alla legge 28-1-1977, n.10, e alla presente legge vengono
riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli articoli 2 e
seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio
decreto 14-4-1910, n.639. |
| Art.17. NULLITÀ DEGLI ATTI GIURIDICI
RELATIVI AD EDIFICI |
| Gli atti tra vivi, sia in forma
pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata
in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere
stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante,
gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in
sanatoria rilasciata ai sensi dell'art.13. Tali disposizioni non si
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù. <<Nel caso in cui sia prevista,
ai sensi del precedente art.11>>, l'irrogazione di una sanzione
soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria,
agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale
pagamento della sanzione medesima. La sentenza che accerta la nullità
degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la
nullità degli atti. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli
atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche
da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa. <<Le
nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti
derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui
all'art.13 della presente legge, dovrà presentare domanda di
concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto
emesso dalla autorità giudiziaria>. |
| Art.18. LOTTIZZAZIONE |
| Si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza
la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad
elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la
destinazione a scopo edificatorio. <<Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei
pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano
pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché
la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati>>. Il certificato di destinazione
urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso
conserva validità per 1 anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. In caso di
mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante <<o di
uno dei condividenti>> attestante l'avvenuta presentazione della
domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti adottati, ovvero l'inesistenza di questi
ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi. <<I frazionamenti catastali dei
terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se
non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli
uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il
comune>>. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti
aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento
catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 10000
mq. devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione,
copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove
è sito l'immobile. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione
di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta
autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed
agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'art.6, ne dispone la
sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse
con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari. Trascorsi 90 giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco
deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del
sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di
cui all'art.7. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali
sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata,
dopo la trascrizione di cui allo stesso comma è prima della sua
eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del sindaco. Il comma 4 dell'art.31 della legge 17-8-1942,
n.1150, modificato dall'art.10 della legge 6-8-1967, n.765, è abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano gli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata
in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle
divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea
retta ed ai testamenti, <<nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitù>>. |
| Art.19. CONFISCA DEI TERRENI |
| La sentenza definitiva del
giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui
territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva. La sentenza definitiva
è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. |
| Art.20. SANZIONI PENALI |
| Salvo che il fatto costituisca
più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
<<a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge,
dalla legge 17-8-1942, n.1150, e successive modificazioni e
integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi,
degli strumenti urbanistici e dalla concessione>>. b) l'arresto
fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della
concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione. c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni
a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva dei terreni a scopo
edilizio, come previsto dal comma 1 dell'art.18. La stessa pena si
applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a
vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in
variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della
concessione. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono
quelle di cui all'art.17 della legge 28-1-1977, n.10. |
| Art.21. SANZIONI A CARICO DI NOTAI |
| Il ricevimento e
l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli artt.
17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'art.28 della
legge 16-2-1913, n.89 (che recita: Il notaro non può ricevere atti: 1)
se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente
contrari al buon costume o all'ordine pubblico; 2) se v'intervengano
come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in
qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado
inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od
amministratori; 3) se contengano disposizioni che interessino lui
stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi
anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da
stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non
scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui
consegnato sigillato dal testatore. Le disposizioni contenute nei numeri
2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica. Il
notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso
di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto,
salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio, oppure di testamenti), e successive modificazioni, e
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'art.18
sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla
divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma
6 dello stesso art.18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'art.2
del codice di procedura penale. |
| Art.22. NORME RELATIVE ALL'AZIONE
PENALE |
| L'azione penale relativa alle
violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo. Nel
caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in
sanatoria di cui all'art.13, l'udienza viene fissata d'ufficio dal
presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa
entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. Il rilascio in
sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti
dalle norme urbanistiche vigenti. |
| Art.23. CONTROLLI PERIODICI MEDIANTE
RILEVAMENTI AEROFOTOGRAMMETRICI |
| Le regioni stabiliscono, con proprie
leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a
particolare controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia
anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente
aggiornamento delle scritture catastali. Le leggi regionali agevolano
altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei
rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo. Lo Stato
contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione
delle disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti
di competenza statale di cui al capo IV. Con la legge finanziaria si
provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità
suddetta. |
| Art.24. STRUMENTI PER CUI NON E'
RICHIESTA L'APPROVAZIONE REGIONALE |
| Salvo che per le aree e per gli
ambiti territoriali individuali dalle regioni come di interesse
regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza,
con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale
lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i
piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per gli
insediamenti produttivi. Le regioni emanano norme cui i comuni debbono
attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente,
al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme
di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I
comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro 60 giorni,
copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle
eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con
motivazioni puntuali. |
| Art.25. SEMPLIFICAZIONE DELLE
PROCEDURE |
| Le regioni entro 180 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che: a)
prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti
attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali; b)
definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione ed il
coordinamento dei contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché
per accelerare l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione
edilizia; c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione di
varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento
degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme
di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati,
nonché i termini, non superiori a 120 giorni, entro i quali la regione
deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi tali
termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono
approvati. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla
preventiva autorizzazione della regione. La legge regionale stabilisce,
altresì, criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto
della predisposizione di strumenti urbanistici, per l'eventuale
regolamentazione, in ambiti determinati del proprio territorio, delle
destinazioni d'uso degli immobili nonché dei casi in cui per la
variazione di essa sia richiesta la preventiva autorizzazione del
sindaco. La mancanza di tale autorizzazione comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art.10 ed il conguaglio del contributo di
concessione se dovuto. |
| Art.26. OPERE INTERNE |
| Non sono soggette a concessione
né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i
regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma
<<della costruzione, dei prospetti>>, né aumento delle
superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino
la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per
quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A
dell'art.2 del decreto ministeriale 2-4-1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie
caratteristiche costruttive. <<Ai fini dell'applicazione del
presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili
l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di
esse>>. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente
all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve
presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il
rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti. <<Le sanzioni di cui al precedente art.10 ridotte di un
terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della
relazione di cui al precedente comma>>. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai
sensi delle leggi 1-6-1939, n.1089, e 29-6-l939, n.1497, e successive
modificazioni ed integrazioni. Gli spazi di cui all'art.18 della legge
6-8-1967, n.765, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile. |
| Art.27. DEMOLIZIONE DI OPERE |
| In tutti i casi in cui la
demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal
sindaco su valutazione tecnico - economica approvata dalla giunta
comunale. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal
provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilità
di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il
quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della
pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo
nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione
diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i
lavori comporta la sospensione dell'albo per un anno. |
| Art.28. VALORE VENALE
DELL'IMMOBILE |
| L'ufficio tecnico erariale è tenuto
a determinare, entro 120 giorni dalla richiesta del comune, il valore
venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni
previste dalla presente legge. |
| Art.29. VARIANTI AGLI STRUMENTI
URBANISTICI E POTERI NOMINATIVI DELLE REGIONI |
| Entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la
formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti
urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli
insediamenti abusivi, esistenti al 1o ottobre 1983, entro un quadro di
convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei
seguenti princìpi fondamentali: a) realizzare una adeguata
urbanizzazione primaria e secondaria; b) rispettare gli interessi di
carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,
idrogeologico; c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed
urbano dell'insediamento. La legge regionale stabilisce altresì: a) i
criteri e i termini ai quali devono attenersi i comuni per la
individuazione e la perimetrazione degli insediamenti abusivi; b) i
criteri ai quali devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti
abusivi ricadano in zona dichiarata sismica; c) i casi in cui la
formazione delle varianti è obbligatoria; d) le procedure per
l'approvazione delle varianti, precisando i casi nei quali non è
richiesta l'approvazione regionale; e) i criteri per la formazione di
consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili; f) il
programma finanziario per la attuazione degli interventi previsti con
carattere pluriennale; g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e
le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia
edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento,
anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari
degli immobili. Decorso il termine di 90 giorni, di cui al comma 1, e
fino alla emanazione delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in
tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti della mancata
presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'art.40, possono
formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine
del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei princìpi di
cui al comma 1 e delle previsioni di cui alle lettere e), f), e g) del
precedente comma 2. L'attuazione delle varianti di cui ai commi
precedenti può essere assegnata in concessione ad imprese o ad
associazioni di imprese o a loro consorzi; tale concessione è
accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l'altro
precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di
recupero urbanistico. |
| Art.30. FACOLTÀ E OBBLIGHI DEI
COMUNI |
| In luogo della indennità di
esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni
pubbliche a seguito delle varianti di cui all'art.29, possono chiedere
che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei
piani di zona di cui alla legge 18-4-1962, n.167, per costruirvi,
singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per
i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma 2, i
comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'art.29
devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme
vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge
18-4-1962, n.167, senza tener conto del limite minimo del 40% di cui
all'art.2, comma 3, della legge 28-1-1977, n.10, ovvero procedere agli
opportuni ampliamenti dei piani già approvati. I proprietari di
terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità di
esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti
parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali,
per continuare l'esercizio dell'attività agricola. I proprietari degli
edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere
l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18-4-1962, n.167, per costruirvi la propria prima abitazione. I
soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da
data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente legge, in
edifici, ultimati ai sensi del comma 2 dell'art.31 della presente legge,
alla data del 1o ottobre 1983, dei quali è prevista la demolizione, a
seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico, sono
preferiti, purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno 5
anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in
locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge. |
| Art.31. SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE |
| Possono, su loro richiesta,
conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari
di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate
entro la data del 1o ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza o
concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di
legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; b) in base a
licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o
comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso
procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede
giudiziaria o amministrativa. Ai fini delle disposizioni del comma
precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato
eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere
interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla
residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. Alla
richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì
provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28-1-1977, n.10,
a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo
rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato
al conseguimento della sanatoria medesima. Conservano efficacia gli atti
ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art.6
del decreto legge 31-7-1982, n.486, dell'art.9 del decreto legge
30-9-1982, n.688, e del decreto legge 5-10-1983, n.529, non convertiti
in legge. Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle
medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in
ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare per
la definitiva determinazione dell'oblazione ai sensi della presente
legge. Per le opere ultimate anteriormente al 1o settembre 1967 per le
quali era richiesto, ai sensi dell'art.31, comma 1, della legge
17-8-1942, n.1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della
licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a
titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell'art.34 della
presente legge. |
| Art.32. OPERE COSTRUTTIVE SU AREE
SOTTOPOSTE A VINCOLO |
| <<Fatte salve le
fattispecie previste dall'art.33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a
vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali,
è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso dalle
suddette amministrazioni entro 180 giorni dalla domanda, "il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa
amministrazione. Il parere non è richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la
superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure
prescritte>> (così modificato dal comma 2 dell'art.12 L.68/88).
<<Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29-6-1939,
n.1497, e al D.L. 27-6-1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8-8-1985, n.431, relativi ad ampliamenti o tipologie d'abuso che
non comportano aumento di superfice o di volume, il parere deve essere
rilasciato entro 120 giorni; trascorso tale termine il parere stesso si
intende reso in senso favorevole>> (così aggiunto dall'art.39,
comma 7, L.724/94). Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni
sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro
esecuzione e che risultino: a) in difformità dalla legge 2-2-1974, n.64,
e successive modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il
disposto del comma 4 dell'art.35; b) in contrasto con le norme
urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a
spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle
varianti di recupero di cui al capo III; c) in contrasto con le norme
del decreto ministeriale 1-4-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96
del 13-4-1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia
alla sicurezza del traffico. Qualora non si verifichino le condizioni di
cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell'art.33.
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di
enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al
godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente
proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle
leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui anche alla
disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle
condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del
suolo su cui insiste la costruzione. <<La disponibilità all'uso
del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o
dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di 180
giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo
deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto
della sanatoria, oltre a quelle delle pertinenze strettamente
necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal
fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore
è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio
sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato
dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così
come definito dall'Istat al momento della determinazione di tale valore.
L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del
diritto di superficie per una durata massima di anni 60, è stipulato
dall'ente proprietario non oltre 6 mesi dal versamento dell'importo come
sopra determinato>> (come aggiunto dall'art.2 L.68/88). Per le
costruzioni ricadenti in aeree comprese fra quelle di cui all'art.21,
della legge 17-8-1942, n.1150, il rilascio alla concessione o della
autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della
proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è
determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto al vantaggio
derivante dall'incorporamento dell'area. Per le opere non suscettibili
di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni
previste dal capo I. |
| Art.33. OPERE NON SUSCETTIBILI DI
SANATORIA |
| Le opere di cui all'art.31 non
sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti
vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati
imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da
leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela
di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme
statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c)
vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della
sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti la
inedificabilità delle aree. Sono altresì escluse dalla sanatoria le
opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della
legge 1-6-1939, n.1089, e che non siano compatibili con la tutela
medesima. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del
presente articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I. |
| Art.34. SOMMA DA CORRISPONDERE A
TITOLO DI OBLAZIONE |
| I soggetti di cui al primo e
terzo comma dell'art.31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'art.37,
a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere
abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una
somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata,
secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di
abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata.
Salvo i casi di cui al comma 5 del presente articolo, la somma dovuta a
titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è moltiplicata per 1,2,
per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie
complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri
quadrati. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al
solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la
sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un
terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio
destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo
comma dell'art.31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono
escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi
del decreto ministeriale 2-8-1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.218
del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella
categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri
quadrati di superficie complessiva. Qualora ricorrano le condizioni e
non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che
stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto
unilaterale d'obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28-1-1977,
n.10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del
50% di quella determinata ai sensi del "terzo" comma del
presente articolo. <<Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od
acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria
abbia la residenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima
abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è
ridotto nelle misure indicate ai commi 3 e 4, sempre che non sussistano
le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto
unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della
legge 28-1-1977, n.10. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche in
caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi
di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge
5-8-1978, n.457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso
comma 3>> (parte inserita dall'art.3 della L.68/88). Nei casi
appresso indicati gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti
del 50% e l'oblazione è determinata come segue: a) è ridotta di un
terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti
destinati all'attività industriale o artigianale con una superficie
coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati; è invece
moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 6.000 metri
quadrati; b) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino
costruzioni destinate ad attività di commercio con una superficie
complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie
minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2
qualora tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri
quadrati o a 1.500 metri quadrati; c) è ridotta di un terzo (come da
art. 39, comma 16, L.724/94, questa riduzione è aumentata del 50%)
qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o
sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto; d) è ridotta di
un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività
turistico-ricettiva o agrituristica ed abbia una superficie utile
complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è invece moltiplicata
per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati; e)
è ridotta del 50% qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone
agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
produttive dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli a
titolo principale. |
| Art.35. PROCEDIMENTO PER LA SANATORIA |
| La domanda di concessione o di
autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato
entro il termine perentorio <<del 30 giugno 1987>> (così
modificato dall'art.1, comma 1, L.68/88 la stessa legge, dispone un
aumento del 2% dalla somma dovuta, a titolo di oblazione, per ogni mese
o frazione di mese dal 1o aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3% dal
1o ottobre 1986 al 30 giugno 1987). La domanda è corredata dalla prova
dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo
l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione,
quale prima rata. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il
1o ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga
annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente
all'entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di
120 giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento. Alla domanda devono essere
allegati: a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la
concessione o l'autorizzazione in sanatoria; b) una apposita
dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale
risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i
450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine
stabilito per il versamento della "seconda" rata della
oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio
della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite.
<<Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di
sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è
necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del
sindaco>> (come aggiunto dal dell'art.4 della legge 13-3-1988, n.68).
c) un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi
nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.34, nonché copia della
dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo
comma dell'art.36; d) un certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a
tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali
per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi
previste dal comma 5 dell'art.34; e)(soppressa dal comma 2 dell'art.4, L.13-3-1988,
n.68). <<Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge 12-1-1988, n.2, gli accertamenti
da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del
comma precedente, anche in deroga alle leggi 9-7-1908, n.445 e
successive modificazioni, 5-11-1971, n.1086, 2-2-1974, n.64, e
14-5-1981, n.219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto
possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge
2-2-1974, n.64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto
alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per
l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri
tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli
immobili colpiti dal terremoto>> (così modificato dall'art.4, L.68/88).
<<Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di
sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener conto
della dichiarazione stessa>> (parte aggiunta dall'art.2 della L.780/85).
<<Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in
zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune
un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista
abilitato ai sensi della legge 2-2-1974, n.64, da realizzare entro 3
anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in
sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del
comma 3 deve essere presentata al comune entro 30 giorni dalla data
dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento>>. <<Nei
casi di costruzioni di cui all'art.1 della legge 5-11- 1971, n.1086,
deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento
nei termini e nei modi prescritti dagli artt. 4 e 7 della legge
medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi
termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi,
nel termine di cui al comma precedente. Per le costruzioni eseguite nei
comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse
si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non
si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art.2 del
decreto-legge 20-11-1985, n.656, convertito dalla legge 24-12- 1985, n.780.
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico
prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di
adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture
e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener
conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della
zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con
il decreto di cui al comma 4, per l'esecuzione dei suddetti lavori di
adeguamento, da completarsi entro 3 anni dalla data di presentazione
della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna
autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del
vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al
comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la
quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un
professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato
prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica. Il rilascio
della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia
la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il
vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta
alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di
adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta
certificazione di idoneità sismica entro 30 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con
l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle
costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato
estinto per qualsiasi causa. Ove all'adeguamento sismico prescritto non
si provveda nei termini previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di
fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti>> (così
modificato dal comma 4 dell'art.4 della L.68/88). Entro 120 giorni dalla
presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la
domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata
dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10%
"in ragione di anno" La terza e l'ultima rata, maggiorata del
10% "in ragione di anno" è versata entro i successivi 60
giorni. Per le costruzioni ed altre opere di cui al comma 1 dell'art.31,
realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a
norma dell'art.8 della legge 6-8-1967, n.765, il versamento dovuto per
l'oblazione di cui all'art.31 non costituisce titolo per ottenere il
rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata
anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione
dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione. Decorsi
120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore
dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può
completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art.31
non comprese tra quelle indicate dall'art.33. A tal fine l'interessato
notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata
ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori
abusivi, ed inizia i lavori non prima di 30 giorni dalla data della
notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata,
seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita gli istituti di
credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il
completamento delle opere di cui all'art.32 possono essere eseguiti solo
dopo che siano stati espressi i parere delle competenti amministrazioni.
I lavori per il completamento delle opere di cui al comma 4 dell'art.32
possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la
disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo. Il
sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ
i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario,
l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in
via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso
il disposto dell'art."37" la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato
della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio,
<<nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio
tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini
dell'accatastamento>> (così modificato dal comma 5, art.4, L.68/88).
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente. Ogni controversia
relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali
amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova
previsti dall'art.16 della legge 28-1- 1977, n.10. Fermo il disposto del
primo comma dell'art.40 e con l'esclusione dei casi di cui all'art.33,
decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione
della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato
provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a
conguaglio: <<e alla presentazione all'ufficio tecnico erariale
della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei
mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso
spettanti>> (frase inserita dal comma 6, art.4, L.68/88). Nelle
ipotesi previste nell'art.32, il termine di cui al comma 12 del presente
articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal comma 1 dello
stesso art.32. <<A seguito della concessione e autorizzazione in
sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o
agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari,
qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di
cui alla lettera b) del comma 3 e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni>> (modificato dal comma 7, art.4, L.68/88). Le modalità
di versamento dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge. <<Qualora dall'esame della documentazione risulti
un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in
sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco,
l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di
finanza territorialmente competente>> (aggiunto dal comma 8, art.4,
L.68/88). |
| Art.36. RATEIZZAZIONE |
| <<Nell'ipotesi di cui al
comma 3 e 4 dell'art.34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata
in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere
assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica
sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi
presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto
della presentazione della domanda la prima rata in misura pari a un
ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati
commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria,
è suddivisa fino a un massimo di 19 rate trimestrali di eguale importo.
Nell'ipotesi di cui al comma 3 e 4 dell'art.34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i
requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia
residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari a un
dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei
menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino a
un massimo di 11 rate trimestrali di eguale importo>> (così
modificato dall'art.5, L.68/88). <<Per coloro che godono delle
agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima
sono maggiorate del tasso di interesse del 10% in ragione
d'anno>>. Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque
essere inferiori a lire 150.000. Il nominativo dei beneficiari è
trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle
categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione
dei controlli fiscali globali. |
| Art.37. CONTRIBUTO DI CONCESSIONE |
| Il versamento dell'oblazione
non esime i soggetti di cui all'art.31, comma 1 e 3, dalla
corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del
contributo previsto dall'art.3 della legge 28-1-1977, n.10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di
attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28-1-1977, n.10; la
misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle
costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in
riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché
alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al
50% di quello determinato secondo le disposizioni vigenti
<<all'entrata in vigore della presente legge>>. Le regioni
possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del
rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1o
settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore,
comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione; sempreché
tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli
interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta il
concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio,
possono obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione
indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del comma 2 e 3 è esercitato entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente
tale termine si applicano le norme vigenti <<all'entrata in vigore
della presente legge>>. |
| Art.38. EFFETTI DELLA OBLAZIONE E
DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA |
| La presentazione entro il
termine perentorio della domanda di cui all'art.31. accompagnata dalla
attestazione del versamento della somma di cui al comma 1 dell'art.35,
sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art.41
della legge 17-8-1942, n.1150, e successive modifiche, e all'art.17
della legge 28-1-1977, n.10 come modificato dall'art.20 della presente
legge, nonché quelli di cui all'art.221 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con Regio decreto 27-7-1934, n.1265, <<e agli
articoli 13, comma 1, 14, 15, 16 e 17 della legge 5-11-1971, n.1086>>.
<<Essa estingue altresì i reati di cui all'art.20 della legge
2-2-1974, n.64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni
amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari,
l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti
degli altri comproprietari>> (testo aggiunto dall'art.6, L.68/88).
Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta sentenza
definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene
fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale. In tale
caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della
recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi
comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni
delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai
fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di
oblazione siano state corrisposte per intero. <<Copia del
provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente
ufficio distrettuale delle imposte dirette>>. I soggetti indicati
all'art.6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano
fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli
di cui al successivo art.39, devono presentare al comune autonoma
domanda di oblazione, con le modalità di cui all'art.35. La somma
dovuta viene determinata nella misura del 30% rispetto a quella
applicabile al proprietario ai sensi dell'art.34. Si applicano le
procedure previste dagli artt. 35 e 36. |
| Art.39. EFFETTI DEL DINIEGO DI
SANATORIA |
| L'effettuazione dell'oblazione,
qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati
contravvenzionali <<di cui all'art.38>>. Le sanzioni
amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono
ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato
dichiari di rinunciare al rimborso. |
| Art.40. MANCATA PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA |
| Se nel termine prescritto non
viene presentata la domanda di cui all'art.31 per opere abusive
realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o
concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle
omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente
infedele, <<si applicano le>> sanzioni di cui al capo I. Le
stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda non viene
effettuata l'oblazione dovuta. Gli atti tra vivi aventi per oggetti
diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed
estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o
loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non
risultano, per dichiarazione dell'alienante, <<gli estremi della
licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata
in sanatoria ai sensi dell'art.31>> <<ovvero se agli stessi
non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda,
munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica
di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi
dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi
dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al
sesto comma dell'art.35>> (così modificato dal comma 1 dell'art.7,
L.68/88). Per le opere iniziate anteriormente al 1o settembre 1967, in
luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o
altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge
4-1-1968, n.15 attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore
al 2 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita
nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto
medesimo. <<Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli
estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono
essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è
stato approvato o l'opera autorizzata>> (frase inserita dal comma
1 dell'art.7, L.68/88). <<Se la mancanza delle dichiarazioni o dei
documenti rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa
dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza
della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia
stata iniziata successivamente al 1o settembre 1967, essi possono essere
confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione
omessa o al quale siano allegata la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente>>.
Si applica in ogni caso il disposto del comma 3 dell'art.17 <<e
del comma 1 dell'art.21>>. <<Le nullità di cui al comma 2
del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da
procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a
quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa>>. <<Nella ipotesi in cui
l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV
della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da
procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata
entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le
ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data
anteriore all'entrata in vigore della presente legge>> (sostituito
dal comma 2 dell'art.7, L.68/88). |
| Art.41. ESECUZIONE DELLE SANZIONI AI
FINI DELLA COMMERCIABILITÀ DEI BENI |
| Ai fini della commerciabilità dei
beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali
relativi ad immobili <<la cui costruzione sia stata iniziata
successivamente al 1o settembre 1967>> per i quali sia esibita
idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti
l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei
<<provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art.41 della
legge 17-8-1942, n.1150, modificato dall'art.13 della legge 6-8-1967, n.765,
per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base
a licenza annullata, e ai sensi del comma 9 dell'art.15 della legge
28-1-1977, n.10>>. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà
farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo
comma dell'art.17 <<e del comma 1 dell'art.21>> della
presente legge. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli
effetti di cui al penultimo comma dell'art.35. La certificazione di cui
al comma 1 è rilasciata dalla competente autorità entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda; trascorso inutilmente tale termine,
essa può essere sostituita da una dichiarazione dell'alienante
attestante l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei
provvedimenti di cui al comma 1, accompagnata dalla copia conforme della
domanda di rilascio della certificazione. <<Le disposizioni di cui
sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù>>. |
| Art.42. PREVALENZA SULLE LEGGI
SPECIALI |
| Le disposizioni del presente
capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita dalla
legge 16-4-1973, n.171, e dal decreto del Presidente della Repubblica
20-9-1973, n.791. |
| Art.43. PROCEDIMENTI IN CORSO |
| L'esistenza di provvedimenti
sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui
confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della
sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si
considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta
sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il
ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla
giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e
restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di
provvedimenti non ancora inoppugnabili. Le somme versate si scomputano
dal contributo di concessione. Possono ottenere la sanatoria le opere
non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che
siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di
commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione
dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento
amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per
determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i
suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie. |
| Art.44. SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI |
| Dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'art.35,
sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro
esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione
dell'art.15 della legge 6-8-1967, n.765, attinenti al presente capo.
<<La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai
procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione
amministrativa, previsti dall'art.21, ultimo comma, della legge 6-
12-1971, n.1034>>. <<Decorso il termine del 30-9-1986 senza
che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in
sanatoria, la sospensione di cui al precedente comma 1 perde
efficacia>> (sostituito dall'art.3, L.780/85). <<I
procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli
interessati>> (parte inserita dall'art.8, L.68/88). |
| Art.45. AZIENDE EROGATRICI DI SERVIZI
PUBBLICI |
| <<E' vietato a tutte le
aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture
per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive
di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le
quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il richiedente
il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della
legge 4-1-1968, n.15, indicante gli estremi della concessione ad
edificare, o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in
sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione per intero nell'ipotesi dell'art.13 e limitatamente alle prime
due rate nell'ipotesi dell'art.35. Il contratto stipulato in difetto di
tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice,
cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad
una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Per le
opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di
una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale
risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio>>.
<<Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o
altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge
4-1-1968, n.15, attestante che l'opera è stata iniziata in data
anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e
inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da
allegarsi al contratto medesimo>>. |
| Art.46. BENEFICI FISCALI |
| In deroga alle disposizioni di cui
all'art.41-ter della legge 17-8-1942, n.1150, introdotto dall'art.15
della legge 6-8- 1967, n.765, le agevolazioni tributarie in materia di
tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati
dopo l'entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a
condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga
presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo
di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve
essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della
domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al
comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso.
<<L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare
all'ufficio del registro copia del provvedimento di sanatoria entro sei
mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a
richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti la domanda
non ha ancora ottenuto definizione>> (sostituito dal comma 11
dell'art.2 quinquies, L.656/94). In deroga alle disposizioni di cui al
citato art.41-ter della legge 17-8-1942, n.1150, per i fabbricati
costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base
di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta
locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e
ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il
periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo
domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma
precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune. <<Alla
scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda
suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve
presentare, entro 90 giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria o,
in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non
ha ancora ottenuto definizione>> (frase così modificata dal comma
2 dell'art.9, L.68/88). La omessa o tardiva presentazione del
provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui
redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché
degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi. Il rilascio, ai
sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione
e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano
tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la
cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza
previsti dall'art.15 della legge 6-8-1967, n.765. In attesa del
provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere
prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie
competenti copia autenticata della domanda di concessione o di
autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle
somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al
presente comma. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale
sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate. |
| Art.47. DIRITTI DELL'ACQUIRENTE |
| L'acquirente di un immobile o di
parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con
sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli
uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di
ottenere ogni certificazione relativa. L'eventuale rifiuto da parte
degli uffici comunali deve constatare da atto scritto. |
| Art.47-bis DICHIARAZIONI DEI
RAPPRESENTANTI |
| <<Tutte le dichiarazioni
da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della
legge 4-1-1968, n.15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono
essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari>>. |
| Art.48. DISPOSIZIONE TRANSITORIA |
| <<Per le opere interne
alle costruzioni, definite dall'art.26, realizzate prima dell'entrata in
vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima
data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve
inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una
relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 30
giugno 1986>> (come da proroga del comma 3 dell'art.1, L.780/85). |
| Art.49. SANATORIE REGIONALI |
| Coloro che abbiano già
conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno
diritto a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui
al comma 1 dell'art.37 della presente legge. |
| Art.50. VARIAZIONI DI BILANCIO |
| Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art.51. DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI |
| <<Ai fini del calcolo
dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente
legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto ministeriale 10-5-1977. Le superfici delle opere che
beneficiano della riduzione di cui al precedente art.34, comma 5, lett.
e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi
dell'art.2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza
l'applicazione di alcun incremento>>. Ai fini del calcolo
dell'oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni
nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati
nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica
utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal
decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione
comunale. |
| Art.52. ISCRIZIONE AL CATASTO |
| Alla domanda per il rilascio
del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata
copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto,
redatta in conformità alle disposizioni dell'art.6 del regio decreto
legge 13-4-1939, n.652 (legge di conversione del 11-8-1939, n.1249), e
successive modificazioni e integrazioni. Le opere ultimate entro la data
di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte
al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere
denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto legge
13-4-1939, n.652, e successive modificazioni ed integrazioni, entro
<<il 31 dicembre 1996>> (termine ulteriormente prorogato,
dell'art.1, L.349/95), previa corresponsione dei diritti dovuti nella
misura vigente. <<Per le dichiarazioni di cui al comma precedente,
presentate successivamente al 31 dicembre 1992 (così prorogato dal
comma 13 dell'art.3, L.66/92), l'ammenda prevista dall'art.31 del regio
decreto legge 13-4-1939, n.652, convertito, con modificazioni, nella
legge 11-8-1939, n.1249, e successive modificazioni ed integrazioni è
elevata a L. 250.000>> (così sostituito dall'art.4 della L.780/85). |