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| Mappa: Home / Schede Servizi | Comune di Serravalle Pistoiese |
| DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' | ||
| Oggetto | DENUNCIA DI INIZIO
ATTIVITA' LEGGE R.T. n.1 DEL 03/01/2005 (La modulistica elencata è relativa ad interventi di edilizia residenziale. Per interventi di tipo produttivo (commerciale, artigianale, agricolo o industriale) consultare la modulistica specifica sul sito dello Sportello Unico per le Attività Produttive) |
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| Dove rivolgersi | Ufficio Urbanistica - sede distaccata - Via Castruccio Castracani n.3, 51030 Serravalle Pistoiese - Tel. 0573 - 917230/231 - fax 0573 918079 |
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| Orario |
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| Addetti |
Geom. Federico Salvadeo |
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| Geom. Pacini Daniele |
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| Requisiti del richiedente | Essere proprietario o avere titolo ai sensi della L.R.T. n1 del 03/01/2005 | |
| Modalità di richiesta | La Denuncia di Inizio Attività redatta in duplice copia sugli appositi modelli con gli allegati prescritti dal regolamento edilizio art.13 la stessa dovrà essere corredata dall'attestazione di versamento dei diritti (€ 30.00 diritti di segreteria + 42.00 diretti comunali); | |
| PER QUALI OPERE SI USUFRUISCE DELLA D.I.A. | 1. Sono sottoposti a Denuncia di Inizio della Attività con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali; a) gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3 della L.R.
52/99, qualora siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici
di cui all’articolo 28 della Legge Regionale 16 gennaio 1995 Nr.
5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di
intervento di cui all’articolo 29 della stessa Legge Regionale,
dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni
planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3 dell’art.
4 della L.R. 52/99; 2. Sono inoltre sottoposti a Denuncia di Inizio dell’Attività
i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente ancorché
realizzati esclusivamente con opere interne: 1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo
per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali
o con materiali analoghi prescritti dagli strumenti urbanistici comunali,
nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico,
fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica; 2) la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza; 3) le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi
esistenti, che non si configurino come nuovi organismi edilizi, ivi
compreso le pertinenze, e limitati interventi necessari per l’adeguamento
alla normativa antisismica; non sono computate ai fini dell’applicazione
degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni
con le quali si realizzino i servizi igienici, i volumi tecnici e le
autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari
esistenti all’interno dei perimetri dei centri abitati, nonché
il rialzamento del sottotetto, al fine di renderlo abitabile senza che
si costituiscano nuove unità immobiliari; sono compresi in tale
fattispecie gli ampliamenti una tantum di cui all’articolo 5,
comma 3, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con
prevalente funzione agricola), modificata con legge regionale 4 aprile
1997, n. 25; 3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici,
di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 4 della L.R. 52/99, deve
risultare da un’esplicita attestazione del Consiglio Comunale
da rendersi in sede d’approvazione dei nuovi strumenti o in sede
di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia
se istituita, ovvero dell’ufficio competente in materia. 4.abrogato
Art. 9 bis) - Attività edilizia libera 1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere
edilizie, possono essere eseguiti con la semplice comunicazione: |
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| Iter | Almeno venti
giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, il proprietario,
o chi ne abbia titolo,deve presentare la denuncia dell’inizio
dell’attività, accompagnata da:
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| Tempi |
L'inizio lavori potrà avvenire venti giorni dopo la presentazione della Denuncia di Inizio Attività al protocollo generale del Comune, ovvero 20 giorni dopo l'integrazione di eventuale documentazioni richieste dall'Ufficio Urbanistica |
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| Rilascio |
Per la Denuncia di Inizio Attività non è previsto il rilascio di nessun atto da parte del Comune ad eccezione di una copia della Comunicazione corredata dagli allegati presentati con il timbro del protocollo; |
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| Normativa di riferimento |
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| Responsabile del procedimento | Geom. Federico Salvadeo (Istruttore Direttivo Tecnico) | |