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| Mappa: Home / Schede Servizi | Comune di Serravalle Pistoiese |
| Richiesta di Concessione Edilizia | ||
| Oggetto | RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE (EX CONCESSIONE EDILIZIA) - L.R.T. n.1 DEL 03/01/05 (La modulistica elencata è relativa ad interventi di edilizia residenziale. Per interventi di tipo produttivo (commerciale, artigianale, agricolo o industriale) consultare la modulistica specifica sul sito dello Sportello Unico per le Attività Produttive) |
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| Dove rivolgersi | Ufficio Urbanistica - sede distaccata - Via castruccio castracani n.3, 51030 Serravalle Pistoiese - Tel. 0573 - 917228 - fax 0573 918079 |
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| Orario |
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| Addetti |
Geom. Federico Salvadeo |
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| Geom. Pacini Daniele |
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| Requisiti del richiedente | Essere proprietario o avere titolo ai sensi della Legge Regione Toscana n.1/2005 e succ. modif. ed integraz. | |
| Modalità di richiesta | Domanda di Concessione redatta in duplice copia sugli appositi modelli con gli allegati prescritti dal regolamento edilizio art.13 la stessa dovrà essere in bollo e corredata dall'attestazione di versamento dei diritti comunali e rimborso stampati | |
| PER QUALI OPERE SI CHIEDE CONCESSIONE EDILIZIA |
Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale con il quale il progetto è esecutivo o l’opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, Nr. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della Permesso a Costruire. In sede di approvazione del progetto si da’ atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche e edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
Si considerano altresì nuove costruzioni, qualora la loro installazione non possa essere autorizzata a titolo precario per periodi limitati di tempo:
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| Iter |
Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia è comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.
L’esame delle domande risultate formalmente complete e a norma dell’articolo 6 si svolge secondo l’ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alla varianti in corso d’opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dal regolamento edilizio.
Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda, o della documentazione integrativa ai sensi dell’art. 6, comma 3 della L.R. 52/99, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all’autorizzazione all’emanazione del provvedimento conclusivo.
Qualora i pareri necessari non siano stati presi entro il termine di cui al 60 giorni dalla presentazione, si prescinde da essi.
Il provvedimento definitivo è rilasciato entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine dei predetti 60 gg.
Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità competente di adempire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso inutilmente anche il termine di cui sopra, l’interessato può inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove costituito, ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario "ad acta" che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della Permesso a Costruire.
Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del comune.
Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 39 della LR. 52/99 sussiste esclusivamente l’obbligo del progetto dell’opera così come effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 11 della medesima L.R..
Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l’efficacia della Permesso a Costruire è sospesa fino alla trasmissione all’AUSL competente della notifica preliminare, ai sensi dell’art. 11 dello stesso Decreto Legislativo. La notifica oltre a contenere quanto disposto dall’Allegato III al D. Lgs. 494/1996, dà atto dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso Decreto Legislativo. Dell’avvenuto rilascio della Permesso a Costruire viene data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi. In tale avviso vanno specificati il nome del titolare e il luogo dove verrà effettuato l’intervento.
Chiunque può prendere visione, presso l’ufficio tecnico comunale della Permesso a Costruire e dei relativi atti di progetto, domanda, disegni e parere della Commissione Edilizia e ricorrere contro il rilascio della medesima, in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Restano salve le disposizioni della Legge 94/82 ove applicabili. Il richiedente della concessione può ricorrere contro il provvedimento di diniego o contro il silenzio-rifiuto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o, rispettivamente, dalla conclusione del periodo istruttorio, presentando ricorso al T.A.R. nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi. |
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| Tempi |
Il provvedimento definitivo è rilasciato entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine dei predetti 60 gg. |
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| Normativa di riferimento |
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| Reclami, ricorsi e opposizioni | Il richiedente della concessione può ricorrere contro il provvedimento di diniego o contro il silenzio-rifiuto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o, rispettivamente, dalla conclusione del periodo istruttorio, presentando ricorso al T.A.R. nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi. | |
| Responsabile del procedimento | Geom. Federico Salvadeo (Istruttore Direttivo Tecnico) | |
| Autorità competente al rilascio del provvedimento | Dr. Ing. Gaetano Pollerone (Funzionario Area Tecnica) | |