| Art.1 OGGETTO
|
| Il presente Regolamento si applica ai Cimiteri Comunali o comunque in gestione all'Ente Locale, situati nel territorio comunale.
|
| Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
|
| Il presente Regolamento si applica ai Cimiteri Comunali o comunque in gestione all'Ente Locale, situati nel territorio comunale.
|
| Art.3 INUMAZIONI
|
Nei Cimiteri Comunali è consentita l'inumazione di salme:
- di persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse la residenza;
- di persone morte fuori del territorio comunale, ma aventi la residenza nel Comune di Serravalle Pistoiese;
- di persone residenti in altro Comune ma aventi diritto all'utilizzazione di loculo o tomba privata;
- di persone residenti in altro Comune ma nate nel Comune di Serravalle Pistoiese, oppure che hanno avuto residenza per almeno 10 anni, o che pur non avendo avuto mai residenza nel Comune di Serravalle Pistoiese hanno con residenti di quest'ultimo legami di parentela anagraficamente documentabili;
- nati morti nel territorio comunale;
- resti mortali delle persone sopra elencate.
L'applicazione dei punti sopra citati è così vincolata:
- relativamente ai Cimiteri di Serravalle Capoluogo, Castellina e Vinacciano è consentita l'applicazione di tutti i punti precedenti previo accertamento dei requisiti per quanto attiene al punto 4);
- relativamente al Cimitero di Casalguidi non è applicabile il punto 4);
La durata dell'inumazione e le modalità della stessa sono sancite dalla legge (D.P.R. 285/'90).
|
| Art.4 CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE
|
Il Comune concede l'uso di manufatti ed aree per le sepolture private. Le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. La durata delle concessioni è determinata in:
- 70 anni per le aree o manufatti di tombe private per la tumulazione di salme;
- 70 anni per i manufatti ossari per la tumulazione di resti mortali;
- 40 anni per i manufatti loculi per la tumulazione di salme.
|
| Art.5 MODALITÀ DELLE CONCESSIONI
|
Tutte le concessioni per sepolture private vengono rilasciate previa richiesta scritta dell'acquirente.
Non sono consentite concessioni tra privati.
Nei loculi, oltre la salma del defunto, può essere collocata una cassetta per resti mortali, previo pagamento di una somma corrispondente ad un quarto della tariffa di concessione al momento in vigore, ferma restando la scadenza del contratto originario.
In alternativa è possibile ottenere previa rinuncia alla concessione originaria la riconcessione dello stesso manufatto utilizzabile per i resti mortali della salma già tumulata nonché per la tumulazione della nuova salma. In questo caso il richiedente verserà l'intera somma secondo le tariffe vigenti, ma la concessione verrà rilasciata per l'intera durata.
Il Comune si riserva di accertare l'effettiva possibilità di inserire l'ulteriore cassetta per i resti mortali nel loculo ed in caso negativo le operazioni suddette non saranno consentite.
Quanto sopra regolamentato si applica anche alle Concessioni per tombe private precisandosi che la tariffa da applicare per la collocazione di cassetta con resti mortali, ferma restando la durata del contratto originario, è fissata in un terzo della tariffa al momento in vigore e fissandosi in nr. 2 il massimo delle cassette inseribili nel manufatto.
|
| Art.6 TARIFFE
|
| Le tariffe di concessione vengono determinate dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici.
Nei casi di realizzazione dei manufatti di tombe private direttamente dal Comune, il concessionario è tenuto al pagamento, oltre che dei diritti di uso di una somma a rimborso spese sostenute dall'Ente. Alla determinazione degli importi a rimborso provvede la Giunta su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici.
In casi eccezionali, su richiesta confortata da parte dell'Assistente Sociale, la Giunta Comunale potrà disporre di una dilazione dei pagamenti.
|
| Art.7 RINUNCE & RIMBORSI
|
È ammessa la rinuncia alla concessione cimiteriale rilasciata nei casi di non utilizzo del loculo e/o della tomba privata. In tal caso, su richiesta del titolare della Concessione, verranno rimborsate al medesimo o agli eredi:
- il 75 % nel caso di rinuncia entro 3 mesi dalla data di contratto;
- il 50 % nel caso di rinuncia entro 3 anni dalla data di contratto;
- il 25 % nel caso di rinuncia entro 5 anni dalla data di contratto;
- nessun rimborso nel caso di rinuncia oltre quest'ultimo termine.
Con la richiesta di rinuncia decadono tutti gli effetti del contratto di concessione originale. Il Comune quindi rientra nella disponibilità del manufatto e ne disporrà per l'immediata riconcessione.
|
| Art.8 SUBENTRI
|
| In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
La comunicazione del discendente e le designazioni degli altri aventi diritto devono essere redatte secondo le modalità previste dalla legge in materia.
|
| Art.9 DECADENZA
|
La concessione decade ad ogni altro effetto di legge nei casi di uso improprio del manufatto. In particolare la decadenza è dichiarata:
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- in caso di violazione del divieto di concessione tra privati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto;
- quando sia inadempiente ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e affissa sul manufatto interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.
La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco che vi provvede in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici.
Pronunciata la decadenza della Concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune. Dell'operazione dovrà essere redatto apposto verbale.
Il Sindaco quindi disporrà la messa in ripristino del manufatto per renderlo disponibile a nuova concessione.
|
| Art.10 ESTINZIONE
|
| Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/'90.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree e loculi, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati se reperibili, o tramite avviso con le modalità del precedente art. 9 rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.
|
| Art.11 ENTRATA IN VIGORE
|
| Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia nonché secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune di Serravalle Pistoiese.
|